lunedì 27 gennaio 2025

Frammenti della mia filosofia - 76 - La pluralità di ordinamenti.


Lo storico (del diritto, ndr), memore e consapevole della varietà delle esperienze trascorse, ha il diritto e il dovere sacrosanti di ricordare a ogni giurista che un simile assetto, anche se è quello che ci circonda e che pertanto può apparire naturale e immutabile, costituisce soltanto il frutto d'un modo recentissimo e peculiarissimo d'intendere il diritto, e che non è lecito immobilizzarlo in una sorta di modello. La storia, al contrario, soprattutto quella meno recente, ci propone esempi di organizzazione giuridica risolta all'insegna della più ampia e rigorosa pluralità di ordinamenti, con un recupero della produzione giuridica alla pluralità delle forze dell'esperienza e con il risultato d'una costruzione del diritto forse incerta, forse alluvionale, forse informe, ma straordinariamente congeniale alle istanze reali di quelle forze, con un meccanismo di fonti non soffocato nella sola forma legislativa ma aperto in una articolazione giurisprudenziale, dottrinale e soprattutto consuetudinaria.


Paolo Grossi, L'ordine giuridico medievale.




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